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Sez. 1, Sentenza n. 593 del 08/02/1978 (Rv. 389892 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DELLA RESPONSABILITA CIVILE - RICHIESTA DEL TERZO DANNEGGIATO - CONTESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - INFLUENZA SULLA DECORRENZA E SULLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELLO ASSICURATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389892-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DELLA RESPONSABILITA CIVILE - RICHIESTA DEL TERZO DANNEGGIATO - CONTESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - INFLUENZA SULLA DECORRENZA E SULLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELLO ASSICURATO - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione della responsabilita civile, la totale contestazione della garanzia assicurativa, da parte dell'assicuratore che abbia ricevuto la comunicazione della richiesta del terzo danneggiato, non spiega alcuna influenza sulla decorrenza e sulla sospensione della prescrizione dei diritti dell'assicurato, quali risultano regolate dalla particolare disciplina di cui all'art 2952 terzo e quarto comma cod civ. (Conf 1253/77, mass n 384944).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)