Sez. 3, Sentenza n. 10628 del 12/10/1995 (Rv. 494210 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico - Nozione - Trasmissibilità agli eredi del relativo diritto - Presupposto - Morte del soggetto leso seguita al fatto lesivo o immediatamente dopo - Conseguenze.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto in sè e per sè considerato, idoneo cioè ad incidere stabilmente e continuativamente sull'esplicazione della personalità durante il corso della vita, presuppone che il soggetto leso sopravviva al fatto lesivo, sicché la configurabilità di detto danno e la trasmissibilità agli eredi del relativo diritto devono escludersi quando la morte segua immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, spettando in tali ipotesi ai congiunti soltanto il risarcimento per i danni patrimoniali (art. 2043 cod. civ.) e dei danni non patrimoniali (art. 2059 cod.civ. e art. 185 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)