Sez. 3, Sentenza n. 4910 del 28/05/1996 (Rv. 497844 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Morte immediata di un soggetto causata da illecito altrui - Danno biologico subito dal "de cuius" - Diritto al risarcimento degli eredi - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Ove l'atto illecito altrui cagioni la morte immediata di un soggetto, gli eredi del defunto non acquistano per successione alcun diritto al risarcimento del danno biologico subito dal "de cuius", e ciò in quanto: a) diritto alla salute e diritto alla vita sono ontologicamente diversi, con la conseguenza che la lesione del secondo non genera una lesione del primo; b) l'acquisto di qualsiasi diritto al risarcimento presuppone l'esistenza in vita del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)