Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 03/03/1987 (Rv. 451460 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ- IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ALLA PARTE RIMASTA CONTUMACE IN APPELLO - ESECUZIONE PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO DELLA MEDESIMA IN PRIMO GRADO - INESISTENZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SANATORIA MEDIANTE RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ- IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ALLA PARTE RIMASTA CONTUMACE IN APPELLO - ESECUZIONE PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO DELLA MEDESIMA IN PRIMO GRADO - INESISTENZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SANATORIA MEDIANTE RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita, salvo espressa contraria previsione. Pertanto, la notificazione del ricorso per Cassazione alla parte rimasta contumace in secondo grado, che venga effettuata presso il procuratore domiciliatario della medesima in primo grado, è inesistente, in quanto eseguita in luogo e presso persona non aventi più alcun riferimento con il destinatario, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, senza possibilità di sanatoria mediante rinnovazione. Salvo che trattandosi di causa inscindibile per esistenza di litisconsorzio necessario, la notificazione del ricorso sia stata eseguita regolarmente ad alcune parti, contumaci nel giudizio di appello, nel loro domicilio reale, dovendo in tal caso essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, non chiamate a partecipare al giudizio di Cassazione, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., nel termine a pena di decadenza all'uopo assegnato. (V 1756/79, mass n 398116; (Conf 6248/82, mass n 423905).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)