Sez. L, Sentenza n. 2639 del 02/04/1990 (Rv. 466324 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - PREESISTENTE CONDIZIONE PATOLOGICA DEL LAVORATORE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - PREESISTENTE CONDIZIONE PATOLOGICA DEL LAVORATORE - RILEVANZA.*
In materia di infortunio sul lavoro, la causa violenta può consistere anche in uno sforzo non straordinario né eccezionale, purché diretto a vincere dinamicamente una resistenza peculiare della prestazione di lavoro, e non è esclusa da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale può anzi rilevare in senso contrario, in quanto una predisposizione morbosa può far sì che un concentrato dispendio di energie per un atto di lavoro determini una brusca rottura del sia pur precario equilibrio organico in atto e dia luogo a conseguenze invalidanti. (V 2490/87, mass n 451460; (V 6355/85, mass n 443450).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)