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Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006 (Rv. 587132 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Obbligatorietà - Conseguenze - Rinnovo tacito del contratto - Inammissibilità - Comportamento concludente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587132-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

La volontà negoziale della P.A. non può desumersi da comportamenti concludenti, ma deve essere espressa in forma scritta a pena di nullità, con la conseguenza che nei suoi riguardi non è radicalmente ipotizzabile, in relazione al disposto dell'art. 1579 cod. civ., la rinnovazione tacita del contratto di locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)