Sez. 3, Sentenza n. 1970 del 12/02/2002 (Rv. 552204 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Stipulazione in forma scritta - Necessità - Rinnovazione tacita - Esclusione - Fattispecie in tema di affitto agrario - Incidenza della cosiddetta deformalizzazione ex art.41 legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
In materia di contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (nella specie, affitto agrario) deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, pertanto, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una rinnovazione tacita per "facta concludentia", posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta. Consegue che, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la P.A. in forza di un comportamento concludente, anche protrattosi per anni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)