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Sez. 2, Ordinanza n. 20324 del 27/09/2010 (Rv. 615255 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 della legge n. 263 del 2005 - Compensazione parziale o per intero delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità.
Stato
decisa il 2010-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615255-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)