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Sez. 2, Sentenza n. 778 del 06/02/1995 Cc. (dep. 21/04/1995) Rv. 201126 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere | Ordinanza emessa nell'udienza di convalida - Autonomia rispetto al verbale - Esclusione - Integrazione dell'ordinamento con i dati desumibili dal verbale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201126-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere

In caso di arresto o di fermo, l'ordinanza che dispone la custodia cautelare, essendo pronunciata all'esito dell'udienza di convalida e trascritta nel verbale di udienza, non costituisce un documento autonomo rispetto a questo, sicché per la parte prodromica relativa alle generalità dell'indagato ed al capo di imputazione occorre fare riferimento al contenuto di detto verbale, dal quale può trarsi, inoltre, anche in assenza di una dettagliata contestazione nella sua espressione grafica, il fatto costituente reato che di tale contestazione costituisce l'oggetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)