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Sez. 2, Sentenza n. 1827 del 12/03/1998 Cc. (dep. 06/04/1998) Rv. 210337 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Ordinanza emessa all'esito del giudizio di convalida - Descrizione sommaria del fatto e delle norme assunte violate - Richiamo alle richieste del pubblico ministero - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210337-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

Il requisito della "descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto a pena di nullità, per le ordinanze impositive di misure cautelari, dall'art. 292, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., ben può essere soddisfatto, quando si tratti di ordinanza pronunciata all'esito di udienza di convalida tenuta ai sensi dell'art. 391 cod. proc. pen., mediante semplice riferimento alle richieste del pubblico ministero, riportate nel verbale di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento di fermo o di arresto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)