Sez. 5, Sentenza n. 586 del 13/01/2006 (Rv. 589993 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Disciplina anteriore all'entrata in vigore dello "statuto del contribuente" - Avviso di accertamento - Motivazione - Rinvio ad una stima dell'UTE non allegata - Sufficienza - Configurabilità - Ragione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, nel quadro della disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante lo statuto dei diritti del contribuente) - applicabile nella specie "ratione temporis" -, può ritenersi sufficientemente motivato un avviso di accertamento che rinvii, senza tuttavia allegarla, ad una relazione di stima redatta dall'ufficio tecnico erariale (UTE), in quanto il contribuente, essendo in grado di conoscere il contenuto di siffatto elemento extratestuale, è posto in condizione di identificare compiutamente i termini e le ragioni dell'accertamento e, quindi, di approntare la difesa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)