Sez. L, Sentenza n. 4495 del 10/07/1981 (Rv. 415204 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSE PETENDI" E "PETITUM" - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE DELLA DOMANDA NUOVA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSE PETENDI" E "PETITUM" - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE DELLA DOMANDA NUOVA.*
Si ha mutamento della causa petendi - con conseguente introduzione di una domanda nuova preclusa in appello - quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, e non anche quando sia modificato soltanto il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo venga dedotto; pertanto - ove siano rimasti immutati i, presupposti di fatto gia prospettati, anche per implicito, in primo grado - al giudice di appello e consentito di accogliere in base ad una diversa norma giuridica la domanda proposta in base ad altra norma al giudice di primo grado e da questo respinta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)