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Sez. 2, Sentenza n. 4045 del 16/04/1991 (Rv. 471692 - 01)

Procedimento civile - Estinzione del processo - In genere | Tempestiva eccezione - Mancanza - Deduzione in sede di impugnazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471692-01

Procedimento civile - Estinzione del processo - In genere

L'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., ove non sia tempestivamente eccepita nello stesso grado in cui si siano verificati i fatti che ad essa possano dar luogo, non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure su istanza della parte in precedenza rimasta contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)