Sez. 2, Sentenza n. 4045 del 16/04/1991 (Rv. 471692 - 01)
Procedimento civile - Estinzione del processo - In genere | Tempestiva eccezione - Mancanza - Deduzione in sede di impugnazione - Inammissibilità.
Procedimento civile - Estinzione del processo - In genere
L'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., ove non sia tempestivamente eccepita nello stesso grado in cui si siano verificati i fatti che ad essa possano dar luogo, non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure su istanza della parte in precedenza rimasta contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)