Sez. L, Sentenza n. 2628 del 19/03/1994 (Rv. 485797 - 01)
Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione | Eccezione di estinzione della parte interessata - Termine - Inosservanza - Deducibilità o rilevabilità in sede di impugnazione - Esclusione - Istanza della parte in precedenza rimasta in contumacia - Inammissibilità.
Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione
L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 cod. proc. civ., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza o difesa, volta ad ottenere una pronuncia diversa, e, ove non sia stata così tempestivamente eccepita, nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo, non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure su istanza della parte in precedenza rimasta contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)