Sez. 1, Sentenza n. 4512 del 05/03/2004 (Rv. 575861 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equo indennizzo - Determinazione della durata processuale - Rinvii richiesti dalle parti - Detrazione dalla durata complessiva - Legittimità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, correttamente il giudice dell'equa riparazione, del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, tiene conto in detrazione alla durata complessiva del processo, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento, dunque anche la controparte o a un litisconsorte di chi abbia in seguito azionato il diritto al risarcimento per la durata irragionevole: ben può infatti, la parte che nel giudizio di merito si senta danneggiata dal prolungamento temporale, opporsi al rinvio richiesto da altri soggetti in causa, sicché, se abbia, anche implicitamente, acconsentito al rinvio richiesto da controparte, non può poi dolersene, pretendendo di ascrivere il ritardo che ne è conseguito, al mancato esercizio dei poteri conduzione e quindi valutarlo in termini di irragionevolezza.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)