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Sez. L, Sentenza n. 2698 del 22/03/1999 (Rv. 524434 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell'atto - Conformità all'originale - Requisiti - Procura all'avvocato o al procuratore ricevente copia del ricorso per cassazione - Necessità della procura speciale - Esclusione - Procura per il grado di giudizio definito con la sentenza impugnata - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524434-01

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE

Con riguardo alla disciplina posta dall'articolo unico della legge 7 giugno 1993 n. 183, secondo il quale la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell'atto si considera conforme all'originale in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma (tra cui il conferimento della procura sia all'avvocato o al procuratore che trasmette l'atto sia a quello che riceve la copia fotoriprodotta e che la sottoscrive), deve ritenersi che, al fine di considerare conforme all'atto trasmesso (nella specie al ricorso per cassazione redatto e sottoscritto dal procuratore trasmittente) la copia di tale atto inviata a mezzo fax per gli incombenti di notifica all'altro procuratore, sufficiente che quest'ultimo abbia ricevuto procura nell'ambito del giudizio di secondo grado, all'esito del quale è stata emessa la sentenza da impugnare con l'atto trasmesso, senza che sia invece necessaria la procura speciale per il giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)