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Sez. 1, Sentenza n. 13919 del 13/12/1999 (Rv. 532069 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Domanda risarcitoria contro lo Stato ai sensi dell'art. 5 legge n. 117 del 1988 - Fase camerale di deliberazione in ordine all'ammissibilità - Spese processuali - Disciplina - Principio della soccombenza e della causalità - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532069-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

La disciplina sulla responsabilità delle parti per le spese e i danni processuali dettata dagli artt. 90 e seguenti cod. proc. civ. opera anche con riferimento alla fase di deliberazione in camera di consiglio relativa alla ammissibilità della domanda di risarcimento del danno contro lo Stato prevista dall'art. 5 legge n. 117 del 1988, quando detta fase si sia conclusa con una pronuncia di inammissibilità, cioè con un provvedimento che è definitivo, in quanto chiude il procedimento dinanzi al giudice adito, e decisorio, in quanto idoneo ad incidere sul diritto al risarcimento, escludendone l'operatività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)