Sez. 1, Sentenza n. 9288 del 04/05/2005 (Rv. 581561 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Domanda risarcitoria contro lo Stato ai sensi dell'art. 5 legge n. 117 del 1988 - Fase camerale di deliberazione in ordine all'ammissibilità - Spese processuali - Disciplina "ex" art. 90 segg. cod. proc. civ. - Applicabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
La disciplina sulla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, dettata dagli artt. 90 e ss. cod. proc. civ., opera anche con riferimento alla fase di delibazione in camera di consiglio circa l'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno contro lo Stato prevista dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988, quando si sia conclusa con la pronuncia di inammissibilità, cioè con un provvedimento definitivo, che chiude il processo dinanzi al giudice adito, e decisorio, in quanto idoneo ad incidere sul diritto al risarcimento, escludendone l'operatività.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)