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Sez. 3, Sentenza n. 1105 del 20/01/2006 (Rv. 587888 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Domanda risarcitoria contro lo Stato ai sensi dell'art. 5 legge n. 117 del 1988 - Fase camerale di deliberazione in ordine all'ammissibilità - Spese processuali - Disciplina "ex" art. 90 segg. cod. proc. civ. - Applicabilità - Intervento adesivo del magistrato - Soccombenza dell'attore - Condanna nelle spese del medesimo a favore dell'interveniente - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587888-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Premesso che la disciplina sulla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, dettata dagli artt. 90 e ss. cod. proc. civ., opera anche con riferimento alla fase di delibazione in camera di consiglio circa l'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno contro lo Stato prevista dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988, quando si sia conclusa con la pronuncia di inammissibilità, cioè con un provvedimento definitivo, che chiude il processo dinanzi al giudice adito, e decisorio, in quanto idoneo ad incidere sul diritto al risarcimento, escludendone l'operatività, deve ritenersi che tale regola trovi applicazione anche in riferimento al magistrato che intervenga nel procedimento in via di intervento adesivo dipendente, secondo quanto consente l'art. 6 della citata legge, poiché anche in tal caso vale il principio secondo cui l'interveniente adesivo dipendente diventa parte del giudizio. Ne consegue che, in caso di soccombenza, l'attore può essere condannato alle spese a favore del magistrato interveniente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 30/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)