diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20480 del 19/03/2001 Cc. (dep. 18/05/2001) Rv. 219567 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Applicazione della misura ex officio da parte del Tribunale di sorveglianza - Possibilità.
Stato
decisa il 2001-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219567-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 ter, comma e 147 cod. pen., il Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter ord.pen. - può applicare, ex officio ed indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'interessato, la misura della detenzione domiciliare, al fine di contemperare le esigenze del condannato, in relazione alla tutela della salute, e le esigenze della collettività, in relazione ai profili di sicurezza pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)