Sez. 3, Sentenza n. 5766 del 01/07/1987 (Rv. 454170 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - ESCLUSIONE - INSEDIAMENTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA DI COLTIVATORE DIRETTO - DURATA MINIMA DELL'INSEDIAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - ESCLUSIONE - INSEDIAMENTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA DI COLTIVATORE DIRETTO - DURATA MINIMA DELL'INSEDIAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice (il quale stabilisce che il diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, spetta anche al coltivatore diretto proprietario di un fondo confinante con il fondo offerto in vendita, purché su questo non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti, coltivatori diretti) seppure esige un insediamento stabile di tali soggetti, non pone tuttavia né nella lettera né nella ratio legis, l'esigenza che l'insediamento abbia una durata minima, da rapportarsi al biennio previsto per l'Esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario confinante. (Conf 3907/84, mass n 435854; (Conf 5112/83, mass n 429973; (Conf 1661/82, mass n 419949; (Conf 0327/82, mass n 418028; (Conf 1697/81, mass n 412367).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)