diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 02/04/1998 (Rv. 514146 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Nozione - Accertamento.
Stato
decisa il 1998-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514146-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

Per la nuova disciplina dell'adozione è considerato preminente per l'interesse del minore la sua crescita nella famiglia d'origine intesa come società naturale, mentre l'istituto dell'adozione costituisce estremo rimedio ad un'accertata ed irreparabile situazione di abbandono finalizzato ad assicurare al minore assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli da chi aveva il dovere di mantenerlo ed educarlo e non quale rimedio per ovviare a carenze assistenziali o per procurare condizioni di vita migliori di quelle che la famiglia d'origine è in grado di offrire. Consegue che il giudizio sullo stato di abbandono deve fondarsi sulla situazione obiettiva in cui il minore si trova, indipendentemente dalle ragioni che tale situazione hanno determinato e che il proposito dei genitori di voler riparare alle omissioni o ai comportamenti contrari ai doveri e di voler ricomporre il nucleo familiare dev'essere accolto con favore pur se da verificare e valutare con le opportune cautele.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 05/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 num. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)