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Sez. 1, Sentenza n. 4363 del 29/04/1998 (Rv. 514980 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Maggiore idoneità della vita in istituto o presso terzi, allo sviluppo del minore - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514980-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

La dichiarazione di adottabilità del minore, comportando il sacrificio della (del tutto primaria) esigenza di crescita in seno alla sua famiglia biologica, è consentita dalla legge non per il solo fatto che la vita in istituto o presso terzi possa presentarsi intrinsecamente più adatta al suo sviluppo fisico e psichico, ma perché (e solo quando) la vita offerta dai (o dal) genitore naturale sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio. (Nella specie, la madre di un minore, proposta opposizione avverso il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità di quest'ultimo, aveva rappresentato al giudice di appello una "ritrovata e seria disponibilità a prendersi cura del figlio, frutto del mutamento della propria situazione psicologica che, al momento del primo giudizio, aveva indotto il tribunale a sottrarglielo", in ciò confortata dalla contestuale dichiarazione di disponibilità rilasciata dal suo attuale convivente. Il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., rigettando l'opposizione, ebbe ad escludere la rilevanza di tali circostanze, che nulla avevano a che vedere con la condizione mentale e comportamentale della donna -definita, in sede di rigorosi accertamenti specialistici, "soggetto instabile, irresponsabile, dedito all'uso di sostanze alcoliche ed affetta da sindrome dissociativa"- e con la sua condotta di iniziale abbandono nei confronti del minore, nonché di altre due figlie nei cui riguardi era stata già dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)