Sez. 2, Sentenza n. 1296 del 05/02/2000 (Rv. 533513 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita d'immobile - Azione di esecuzione in forma specifica e azione "quanti minoris" - Esperibilità cumulativa - Possibilità - Richiesta di eliminazione dei vizi in alternativa alla riduzione del prezzo - Possibilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
In tema di contratto preliminare, il riconoscimento dell'esperibilità, da parte del promissario acquirente, in presenza di vizi e di difformità del bene promesso in vendita, dell'azione quanti minoris, contestualmente e cumulativamente all'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, comporta l'applicazione integrale della disciplina dettata dal codice civile per la garanzia per i vizi della cosa venduta, con conseguente esclusione della possibilità di chiedere, in alternativa alla riduzione del prezzo, l'eliminazione dei vizi, che è rimedio estraneo alla garanzia per i vizi e in nessun modo congeniale alla natura e alla struttura della compravendita e del corrispondente contratto preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)