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Sez. U, Ordinanza n. 10726 del 22/07/2002 (Rv. 556091 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ex" art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Controversie in materia di pubblici servizi - Nozione - Limiti - Conseguenze - Controversia relativa al corretto adempimento di prestazione professionale consistente nella redazione di un progetto in favore di azienda ospedaliera - Esclusione dalla nozione di pubblico servizio - Operatività della giurisdizione esclusiva "ex" art. 6 legge n. 205 del 2000 - Esclusione - Rilevanza, ai fini del riparto, dell'art. 23 - bis legge n. 1034 del 1971 - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556091-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la materia dei pubblici servizi - le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - concerne le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti, mentre non comprende le prestazioni effettuate a favore del gestore per consentirgli l'organizzazione del servizio; esula pertanto dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'adempimento dell'incarico di redazione di un progetto di ristrutturazione di un'impianto affidato da un'azienda ospedaliera ad un libero professionista, né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può in tal caso fondarsi sull'art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, giacché tale disposizione, nell'attribuire al giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, non si riferisce alla fase esecutiva, successiva alla procedura di affidamento, e neppure sull'art. 23 - bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (aggiunto dall'art. 4 della citata legge n. 205 del 2000), il quale, disciplinando un rito speciale che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa, non reca alcuna modifica ai normali criteri di riparto tra le giurisdizioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 4, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)