diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 20504 del 21/09/2006 (Rv. 592133 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Servizi pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ambito e limiti - Domanda di annullamento di contratto di locazione stipulato all'esito di una procedura ad evidenza pubblica - Controversia in materia di pubblici servizi - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592133-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento del contratto di locazione stipulato da un Comune per l'acquisizione di un'area da destinare allo svolgimento del mercato, a seguito dell'annullamento della delibera di scelta dell'altro contraente, adottata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica: tale controversia, infatti, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non avendo ad oggetto i provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto di locazione derivante dall'atto stipulato in condizione di parità con quest'ultimo, del quale l'Amministrazione chiede di accertare l'invalidità o l'inefficacia, al fine di impedirne l'esecuzione, onde le situazioni giuridiche soggettive delle quali si chiede l'accertamento negativo hanno consistenza di diritti soggettivi pieni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)