Sez. 6, Sentenza n. 15165 del 11/04/2001 Ud. (dep. 11/04/2001) Rv. 218876 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI | Legge costituzionale n. 2 del 1999 - Disciplina transitoria - Violazione degli artt. 111 e 24 della Costituzione - Esclusione - Fondamento.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 111 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito nella l. 25 febbraio 2000, n. 35, il quale consente che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame della difesa, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, siano valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, atteso che la legge 23 novembre 1999, n. 2, in quanto norma costituzionale, consente a pieno titolo tale regime derogatorio del principio costituzionale, e che esso non eleva il materiale indiziario, che non s'intende disperdere, al rango di prova piena, ma richiede una verifica critica dello stesso da parte del giudice, in modo che la sua attendibilità sia confermata <<aliunde>>. * CONFORME A CASSAZIONE ASN: 200003937 RV: 215778 S
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/01/2000 num. 2 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 25/02/2000 num. 35 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)