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Sez. 1, Sentenza n. 40944 del 16/10/2001 Ud. (dep. 17/11/2001) Rv. 220042 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Prove a contenuto dichiarativo - Formazione ed acquisizione secondo la disciplina all'epoca vigente - Sopravvenienza della nuova disciplina dettata in attuazione delle regole del "giusto processo" - Applicazione della stessa in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220042-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di c.d. "giusto processo" e con riguardo alla disciplina transitoria dettata dall'art.26 della della legge 1 marzo 2001 n.63 - fermo restando il criterio di fondo dettato dal comma 1 di tale articolo (in base al quale le nuove regole in materia di valutazione e formazione della prova trovano applicazione anche nei procedimenti in corso), per cui vanno considerate di natura eccezionale e tassativa le deroghe al suddetto criterio previste nei commi successivi, ivi compresa quella contenuta nel comma 5 - deve tuttavia ritenersi che tale ultima norma, secondo la quale alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito "si applicano nel giudizio dinanzi alla corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse", vada interpretata (conformemente alla finalità perseguita dal legislatore già con la identica disposizione dettata dall'art.1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n.2, conv. con modif. in legge 25 febbraio 2000 n.35), nel senso che, in sede di legittimità, non solo la valutazione, ma anche l'utilizzabilità delle prove a contenuto dichiarativo, in relazione alle modalità di formazione e di acquisizione delle medesime, vadano verificate sulla base della normativa vigente all'epoca e non di quella sopravvenuta. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse dar luogo ad inutilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da "collaboranti" il fatto che l'assunzione delle stesse non fosse avvenuta in conformità alle regole dettate dall'art.64 c.p.p., nella formulazione successivamente introdotta dall'art.2 della legge 1 marzo 2001 n.63).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)