Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 21/03/2000 Ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 224137 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Dichiarazioni predibattimentali rese da soggetti avvalsisi in dibattimento della facoltà di non rispondere - Avvenuta acquisizione e valutazione ai fini della decisione secondo la disciplina all'epoca vigente - Previsione dell'applicabilità di tale disciplina nel giudizio di cassazione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
L'art.1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n.2, nel testo introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2000 n. 35 (per il quale "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse"), costituisce espressione del legittimo potere del legislatore di stabilire discrezionalmente il momento a partire dal quale una norma di principio (come è quella costituita dal novellato art. 111 della Costituzione), deve produrre i suoi effetti. Il trattamento differenziato che, in forza della suddetta disciplina, viene riservato alla stessa categoria di soggetti, ma con riferimento a momenti diversi, manifestamente non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, comprensivo anche della ragionevolezza, fissato dall'art. 3 della Costituzione, dovendosi esso ritenere, al contrario, conforme ai valori, anch'essi costituzionalmente rilevanti, della gradualità nella trasformazione del diritto e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Nella specie, posta la validità della suindicata disposizione normativa, la Corte ha ritenuto incensurabile, in sede di legittimità, la utilizzazione probatoria, da parte dei giudici di merito, secondo la disciplina all'epoca vigente - quale risultante dal novellato art. 513 cod. proc. pen., dalla sentenza della corte costituzionale n.361/1998 e dall'art. 6 della legge 7 agosto 1997 - di dichiarazioni predibattimentali rese da imputati di reati connessi, i quali si erano poi avvalsi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 07/01/2000 num. 2 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 25/02/2000 num. 35 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)