Sez. 1, Sentenza n. 42571 del 19/04/2013 Cc. (dep. 16/10/2013) Rv. 256694 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condotte del condannato successive al riacquisto della libertà - Incidenza sul diniego del beneficio - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il comportamento del condannato dopo il ritorno in libertà giustifica retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando sia espressione di una non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di rieducazione e del suo rifiuto di risocializzazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)