Sez. 1, Sentenza n. 5667 del 10/10/1997 Cc. (dep. 19/11/1997) Rv. 208923 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | "Tempus commissi delicti" indicato nella sentenza passata in giudicato - Possibilità di modificazione in sede esecutiva - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in cosa giudicata. (Fattispecie relativa a rigetto di richiesta di amnistia per reati di truffa commessi dal novembre 1989 al 1990, in relazione ai quali l'interessato aveva esposto che si trattava di fatti commessi mediante emissione di cambiali recanti una data falsamente posteriore a quella in cui esse erano state effettivamente rilasciate, e perciò consumati tutti prima del termine ultimo fissato per l'applicazione dell'amnistia dal D.P.R. n. 75 del 1990).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)