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Sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2005 (Rv. 583643 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Canoni di ermeneutica contrattuale - Criteri strettamente interpretativi della volontà delle parti - Preminenza - Ricorso ad altri criteri - Sussidiarietà - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583643-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica; i suddetti canoni (artt. 1362 - 1371 cod. civ.) sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale quelli strettamente interpretativi (artt. 1362 - 1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (artt. 1366 - 1371 cod. civ.); conseguentemente, a fronte della ricostruzione della comune volontà delle parti attraverso l'applicazione delle norme strettamente interpretative ed in particolare dello strumento della connessione logica delle espressioni usate, è esclusa la concreta operatività, tra i canoni integrativi, del criterio della conservazione del contratto previsto dall'art. 1367 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - interpretando l'art. 6 del CCNL relativo agli autoservizi in applicazione di tali criteri - aveva ritenuto valido il contratto aziendale relativo alle voci da ricomprendere nel TFR, sulla base della considerazione del mancato avvio della procedura cui era subordinata la riserva della materia alla contrattazione nazionale e della contestuale previsione nel contratto nazionale della operatività nelle more della legge n. 287 del 1982, che consente la deroga anche ai contratti collettivi di minor livello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Legge 25/05/1982 num. 297 CORTE COST., Contr. Coll. 12/07/1985 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)