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Sez. L, Sentenza n. 8670 del 29/05/2003 (Rv. 563762 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Questioni relative alla "cristallizzazione" di importi comprensivi di integrazione al minimo - Estinzione del giudizio con compensazione delle spese ex art. 36, comma quinto, legge n. 448 del 1998 - Compensazione anche per i pregressi gradi del giudizio - Operatività.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563762-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

La compensazione delle spese del giudizio prevista - con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta la giurisprudenza in materia della Corte costituzionale - dall'art. 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, nel caso in cui sia operativa l'estinzione, prevista dalla stessa disposizione, dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto, oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione, il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione - base, delle pensioni ulteriori rispetto a pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 240 del 1994) si estende ai pregressi gradi del giudizio, in coerenza con il principio espresso dall'art. 310 cod. proc. civ., secondo il quale l'estinzione del giudizio non consente ripetizione di spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Legge 28/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)