Sez. L, Sentenza n. 3618 del 08/04/1998 (Rv. 514353 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Morte della parte - Estinzione della persona giuridica - Dopo la pubblicazione della sentenza - Legittimazione passiva all'impugnazione - Del successore a titolo universale - Sussistenza - Proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta - Nullità rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Limiti - Cause pendenti il 30 aprile 1995 - Sanatoria solo "ex nunc" per costituzione della vera parte - Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dopo la soppressione dell'INADEL.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA
Quando si verifica dopo la pubblicazione della sentenza la morte o la perdita della capacità di agire della persona fisica o l'estinzione della persona giuridica, il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e della instaurazione della relativa fase processuale va risolto non già alla luce dei principi di ultrattività del mandato al procuratore costituito, bensì in base alle disposizioni contenute nell'art. 328 cod. proc. civ., secondo cui l'atto interruttivo incide non più sul processo, ma sul termine di impugnazione. Ne consegue che l'impugnazione, se effettuata alla parte originaria invece che al successore a titolo universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", e tale nullità - ove sia applicabile l'art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353 del 1990, per essere la controversia già pendente alla data 30 aprile 1995 - è suscettibile di sanatoria con efficacia solo "ex nunc" in conseguenza della costituzione in giudizio del successore a titolo universale. (Fattispecie relativa alla soppressione dell'INADEL e alla successione al medesimo, a titolo universale, dell'INPDAP: il ricorso per cassazione proposto contro il primo e notificato al procuratore della parte nel grado d'appello è stato dichiarato inammissibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 286, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)