Sez. L, Sentenza n. 4817 del 18/05/1999 (Rv. 526368 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità - Coordinamento con il principio della domanda - Necessità - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il potere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità ex art. 1421 cod.civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 102 cod. proc. Civ. con la conseguenza che ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto, la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare l'eventuale nullità dell'atto stesso in qualsiasi stato e grado del giudizio e indipendentemente dall'attività assertiva delle parti. Quando, invece, nel giudizio si discute dell'illegittimità dell'atto, costituisce violazione del principio dispositivo, e quindi ultrapetizione, la dichiarazione d'ufficio della nullità dell'atto per causa diversa da quella dedotta dalla parte e costituisce domanda nuova la proposizione per la prima volta in appello della richiesta di declaratoria di nullità per un titolo diverso da quello dedotto in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)