Sez. 6, Sentenza n. 6957 del 09/01/2003 Cc. (dep. 12/02/2003) Rv. 224381 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Giudice dell'esecuzione - Giudizio di fungibilità - Pregressa pronuncia del medesimo giudice in sede di misura di prevenzione - Ricusabilità - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Nella procedura esecutiva, avente ad oggetto il riconoscimento di un periodo di fungibilità, non può ravvisarsi nessun effetto pregiudicante della imparzialità del giudice in una pregressa pronuncia resa dal medesimo nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, in quanto il giudizio di fungibilità presuppone un duplice giudicato - rispetto al quale tutti i giudici sono in posizione di terzietà - e implica unicamente la valutazione in ordine all'anteriorità della condanna rispetto all'assoluzione o alla carcerazione senza titolo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Cod. Pen. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)