Sez. 1, Sentenza n. 3834 del 05/07/1979 (Rv. 400293 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - NULLITA DELLA CITAZIONE O DELLA NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA DELL'ART 291 COD PROC CIV DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - DECLARATORIA DELLA NULLITA DI TUTTO IL GIUDIZIO DI APPELLO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - NULLITA DELLA CITAZIONE O DELLA NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA DELL'ART 291 COD PROC CIV DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - DECLARATORIA DELLA NULLITA DI TUTTO IL GIUDIZIO DI APPELLO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
Nell'ipotesi di nullita della citazione o della notificazione dello atto di appello, qualora il giudice di secondo grado non abbia ottemperato al disposto dell'art 291 cod proc civ, la Corte di Cassazione - nel dichiarare la nullita della notificazione o della citazione dell'atto di appello, e, conseguentemente, dell'intero giudizio di secondo grado - deve pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta. (Conf 1648/76, mass n 380420; (Conf 3407/73, mass n 367373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)