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Sez. 1, Sentenza n. 3834 del 05/07/1979 (Rv. 400293 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - NULLITA DELLA CITAZIONE O DELLA NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA DELL'ART 291 COD PROC CIV DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - DECLARATORIA DELLA NULLITA DI TUTTO IL GIUDIZIO DI APPELLO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400293-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - NULLITA DELLA CITAZIONE O DELLA NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA DELL'ART 291 COD PROC CIV DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - DECLARATORIA DELLA NULLITA DI TUTTO IL GIUDIZIO DI APPELLO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*

Nell'ipotesi di nullita della citazione o della notificazione dello atto di appello, qualora il giudice di secondo grado non abbia ottemperato al disposto dell'art 291 cod proc civ, la Corte di Cassazione - nel dichiarare la nullita della notificazione o della citazione dell'atto di appello, e, conseguentemente, dell'intero giudizio di secondo grado - deve pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta. (Conf 1648/76, mass n 380420; (Conf 3407/73, mass n 367373).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)