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Sez. 2, Sentenza n. 3407 del 14/12/1973 (Rv. 367373 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DALL'ART 330 COD PROC CIV - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - MANCATA ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'ISTRUTTORE DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - SENTENZA D'APPELLO - NULLITA - RINVIO DA PARTE DELLA CASSAZIONE AD ALTRO GIUDICE DI PARI GRADO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367373-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DALL'ART 330 COD PROC CIV - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - MANCATA ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'ISTRUTTORE DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - SENTENZA D'APPELLO - NULLITA - RINVIO DA PARTE DELLA CASSAZIONE AD ALTRO GIUDICE DI PARI GRADO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - SUFFICIENZA.*

La notificazione dell'atto di appello in un luogo diverso da quello indicato nell'art 330 cod proc civ (nella specie, presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziche nel domicilio eletto dalla controparte all'atto della notificazione della sentenza, mediante la dichiarazione 'di essere domiciliatò in un dato luogo) e nulla; ma la nullita puo venire sanata, con efficacia ex tunc, per effetto della Costituzione dell'appello o, se questi non si sia costituito, a seguito della rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che l'istruttore abbia assegnato all'appellante, a norma dell'art 291 cod proc civ, applicabile, per esplicito richiamo dell'art 359 stesso codice, al giudizio di appello. In difetto di tale sanatoria, la nullita della notificazione, incidendo sull'integrita del contraddittorio, estende i suoi effetti all'intero processo che ne e seguito e alla sentenza che lo ha definito. Tuttavia, qualora il giudice di appello non abbia ottemperato al disposto dell'art 291, comma primo, citato, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullita della notificazione dell'atto di appello e, conseguentemente, dell'intero giudizio di secondo grado, ivi compresa la sentenza impugnata, deve pronunciare l'annullamento di quest'ultima con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto di impugnazione ed essendo, quindi, superflua una nuova notificazione dell'impugnazione, sara sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art 392 cod proc civ. (V 1089/67, mass n 327472).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)