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Sez. 2, Sentenza n. 2689 del 11/05/1979 (Rv. 399004 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DA O CONTRO UN MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DI UN CERTO GRADO DEL GIUDIZIO - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO ALLA CONTROPARTE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE AL PREDETTO GENITORE, NELLA CITATA QUALITA, ANZICHE AL FIGLIO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399004-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DA O CONTRO UN MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DI UN CERTO GRADO DEL GIUDIZIO - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO ALLA CONTROPARTE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE AL PREDETTO GENITORE, NELLA CITATA QUALITA, ANZICHE AL FIGLIO - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi in cui il minore raggiunga la maggiore eta nel corso di un determinato grado del giudizio nel quale sia costituito in nome e per suo conto il genitore esercente la patria potesta, senza che tale evento venga comunicato o notificato all'altra parte a cura del procuratore, la notificazione dell'impugnazione contro la sentenza pronunziata a conclusione di quel grado del processo al predetto genitore, nella qualita di legale rappresentante del figlio, anzicche a quest'ultimo, e valida oppure invalida a seconda che, alla stregua degli Atti del giudizio, risulti che il notificante ignorasse senza colpa o conoscesse la cessazione della rappresentanza legale. (V 2495/77, mass n 386208).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)