Sez. 1, Sentenza n. 10280 del 28/05/2004 (Rv. 573244 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Liquidazione del danno - Accertamento della natura edificabile o agricola del suolo - Necessità - Criterio della classificazione urbanistica - Priorità - Terreno agricolo - Art. 5 bis, comma sette bis, della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Commisurazione del danno al valore sul mercato del terreno agricolo - Configurabilità - Possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria - Rilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura dell'area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla classificazione urbanistica - atteso il carattere solo residuale della cosiddetta edificabilità di fatto -, poiché nel primo caso sarà applicabile il criterio, introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che ha aggiunto il comma settimo bis all'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992), della semisomma del valore venale con il reddito dominicale rivalutato, senza la decurtazione del 40 per cento e con incremento del 10 per cento, mentre, nel caso di terreno agricolo, il danno dovrà essere commisurato al valore sul mercato del terreno medesimo, che potrà tener conto, indicativamente, dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma senza considerazione delle potenzialità edificatorie (con esclusione, dunque, dell'applicabilità del citato art. 5 bis, comma settimo bis, della legge n. 359 del 1992). Peraltro, nella determinazione del danno da occupazione appropriativa di suoli agricoli, è consentito valorizzare l'area, rispetto al "minimum" dei valori tabellari di cui ai menzionati artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, di quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, rispecchiando possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (ad es., parcheggio, caccia, sport, agriturismo), ma non gli indici di valutazione attinenti al concetto di edificabilità di fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)