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Sez. L, Sentenza n. 5891 del 11/10/1983 (Rv. 430735 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - MANSIONI RIENTRANTI NELLE DIVERSE CATEGORIE E DIFFERENZIAZIONE DI POSIZIONE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA PER QUALIFICHE E GRADI - POTERE CONTRATTUALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - CARATTERE VINCOLANTE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL PRESTATORE DI LAVORO MEDIANTE RICORSO A CRITERI DIVERSI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1983-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430735-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - MANSIONI RIENTRANTI NELLE DIVERSE CATEGORIE E DIFFERENZIAZIONE DI POSIZIONE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA PER QUALIFICHE E GRADI - POTERE CONTRATTUALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - CARATTERE VINCOLANTE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL PRESTATORE DI LAVORO MEDIANTE RICORSO A CRITERI DIVERSI - DIVIETO.*

L'art. 2095 cod. civ., pur prevedendo tre categorie fondamentali di lavoratori subordinati (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati ed operai), consente alle associazioni sindacali di determinare contrattualmente le mansioni specifiche tipiche comprese nell'una o nell'altra categoria, e, nell'ambito della stessa categoria, di porre posizioni differenziate per qualifiche e gradi, ai sensi dell'art. 96 disp. Att. Cod. civ., secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Le previsioni del contratto collettivo che dispongono un quadro più articolato delle mansioni dei dipendenti di un'impresa vincolano pertanto il giudice, che ha l'Obbligo di attenersi ai requisiti stabiliti da tali pattuizioni collettive, che riflettono la volontà delle associazioni stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e nella relativa organizzazione aziendale, senza che gli sia consentito ricorrere a criteri diversi per stabilire la qualifica spettante al prestatore di lavoro. (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto a un dipendente della compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo la qualifica di capo ufficio, non precisamente definita dal contratto collettivo di categoria del 2 agosto 1971, senza prima individuarne i connotati caratteristici mediante il raffronto tra tale disciplina contrattuale e quella precedente e successiva nonché alla stregua dei criteri generali in tema di distinzione tra le varie figure impiegatizie). (Conf 5470/81, mass nn 416183 e 416180; (Conf 2097/81, mass n 412822; (Conf 258/80, mass n 403647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)