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Sez. 5, Sentenza n. 4950 del 30/11/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 235783 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Bolletta doganale - Natura di atto pubblico - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235783-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione dell'importatore e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell'amministrazione doganale sia dovuta all'induzione in errore operata dal privato. (Nella specie le bollette doganali, relative all'importazione di banane da Paesi extracomunitari, riportavano falsamente come importatore non il nominativo del reale destinatario della merce, ma quello dell'intestatario del certificato di importazione, al fine di consentire al primo di godere del dazio di importazione agevolato spettante solo al secondo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Regolam. Consiglio CEE 13/02/1993 num. 404 art. 19, Regolam. Consiglio CEE 13/02/1993 num. 404 art. 20, Regolam. Commissione CEE 10/06/1993 num. 1442 art. 2, Regolam. Commissione CEE 10/06/1993 num. 1442 art. 13, Regolam. Commissione CEE 10/06/1993 num. 1442 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)