Sez. 5, Sentenza n. 8995 del 13/06/2000 Ud. (dep. 10/08/2000) Rv. 218018 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito - Truffa - Concorso apparente di norme - Configurabilità - Esclusione - Concorso di reati - Sussistenza - Fondamento.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
È configurabile il concorso materiale fra i reati di truffa e falsificazione di carta di credito in quanto, mentre non ogni inganno presuppone il falso (sicché non è indispensabile una condotta di falso nei reati di frode), il falso di cui all'art 12 del decreto legge 5 luglio 1991 n. 142 non richiede né la effettiva realizzazione dell'inganno, né il concreto perseguimento del profitto, né, infine, la verificazione di un danno patrimoniale, atteso che il fine di profitto, se vale a caratterizzare come specifico il dolo dell'agente, rimane tuttavia estraneo alla condotta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)