Sez. 5, Sentenza n. 13164 del 01/10/1999 Ud. (dep. 17/11/1999) Rv. 214712 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Carte di credito - Indebita utilizzazione - Truffa - Concorso apparente - Ragioni.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Non sussiste concorso materiale tra il reato di truffa e quello di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento, bensì concorso apparente, essendo le due fattispecie in rapporto di specialità. Ciò in quanto: 1) l'oggettività giuridica della Legge 197/1991 destinata alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, tutela l'ordine pubblico, ma anche (come nella truffa) il patrimonio del privato o dell'ente pubblico vittima del raggiro; 2) il legislatore ha ritenuto sufficiente per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 12 legge citata, che la condotta dell'agente sia volta al fine di trarne profitto (per sè o per altri), indipendentemente dal verificarsi del danno. La sfera di applicabilità della norma, quindi, è tanto ampia da ricomprendere sia le ipotesi in cui il danno non si verifichi, sia quelle nelle quali (come nella truffa che è reato di danno) il danno si sia verificato; 3) l'entità della sanzione che nel reato ex legge 197/91 (reclusione da uno a cinque anni e multa da lire 600.000 a tre milioni) ricomprende interamente quella prevista per la truffa sia semplice (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da lire 100.0000 a lire 2 milioni) che aggravata (reclusione da 1 a 5 anni e multa da lire 600.000 a 3 milioni).
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1991 num. 197 art. 12, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)