Sez. 2, Sentenza n. 41252 del 07/11/2002 Ud. (dep. 10/12/2002) Rv. 223498 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato agli arresti domiciliari per altra causa - Legittimo impedimento a comparire - Dichiarazione di contumacia - Onere di pronta comunicazione dell'impedimento - Esclusione - Nullità della dichiarazione di contumacia - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
L'imputato che si trovi agli arresti domiciliari per altra causa, in forza di un provvedimento sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, è legittimamente impedito a comparire, per cui è nulla, ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la dichiarazone di contumacia pronunciata sul presupposto della mancata tempestiva comunicazione al giudice procedente della situazione detentiva, in quanto l'art. 420-ter cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 484 cod. proc. pen., non impone all'imputato un onere di pronta comunicazione dell'impedimento, previsto, invece, solo per il difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)