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Sez. 4, Sentenza n. 36916 del 13/07/2005 Ud. (dep. 12/10/2005) Rv. 232231 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - IN GENERE | Imputato - Impedimento a comparire - Stato di detenzione per altra causa - Rilevanza - Limiti - Onere di segnalazione posto a carico dell'imputato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232231-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - IN GENERE

L'imputato, salvo che nell'ipotesi di carcerazione avvenuta a ridosso immediato dell'udienza, ha l'onere di segnalare tempestivamente il suo stato di detenzione (ovviamente quando si tratti di diverso procedimento) e la sua volontà di partecipazione al processo. Pertanto, in difetto di tempestiva segnalazione, non sussiste per il giudice, una volta che sia venuto a conoscenza dell'impedimento, l'obbligo di rinviare la trattazione del processo al fine di disporre la traduzione dell'imputato.(Da queste premesse, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non aveva rinviato il processo per consentire la traduzione dell'imputato e la sua partecipazione al giudizio in una fattispecie in cui questi, citato regolarmente a mani proprie, era stato successivamente arrestato nell'ambito di altro procedimento, e di tale arresto il giudice era stato reso edotto dal difensore solo il giorno stesso dell'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)