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Sez. 1, Sentenza n. 4450 del 02/03/2005 (Rv. 579810 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Criteri - Rinvii dell'udienza eccedenti il termine ordinatorio ex art. 81 disp. att. cod. proc. civ. - Conseguente automatica violazione del termine di ragionevole durata - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579810-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della violazione o meno della ragionevole durata di un processo civile, i rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., se non implicano come conseguenza automatica la sussistenza di detta violazione - la quale non discende da ogni disfunzione o inefficienza organizzativa degli uffici giudiziari, postulando che le stesse abbiano provocato il superamento della ragionevole durata della causa - sono tuttavia influenti e computabili quando abbiano prodotto o concorso a produrre quel superamento, così traducendo le indicate manchevolezze in fatti lesivi del diritto accordato dall'art. 6, paragrafo, 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)