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Sez. 1, Sentenza n. 2270 del 16/02/2001 (Rv. 543893 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di inesistenza di rapporto giuridico dante titolo alla indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 legge 865/71 - Proposizione anche in appello nel vigore del testo previgente dell'art. 345 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543893-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'eccezione di inesistenza di un rapporto giuridico dante titolo alla cosidetta indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, può essere proposta - a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella n. 353 del 1990 - per la prima volta nell'atto di appello, trattandosi non di nuova domanda ma di nuova eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)