Sez. L, Sentenza n. 11293 del 28/08/2000 (Rv. 539842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Determinazione giudiziale della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Anzianità del lavoratore - Valutazione quale elemento incidente sulla qualità della prestazione - Ammissibilità - Riconoscimento di incrementi dei minimi retributivi pari agli scatti d'anzianità - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Deduzione di specifica irrazionalità - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ
Nella determinazione della giusta retribuzione a norma dell'art. 36 Cost., può assumere rilevanza anche l'anzianità di servizio del lavoratore, sul presupposto di una correlazione tra anzianità di servizio e qualità della prestazione resa, e il relativo apprezzamento dà luogo ad un giudizio di merito sul caso concreto, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione o per violazione di norme di diritto. Ne consegue che l'operato del giudice di merito che, nel determinare la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, faccia riferimento ai minimi dei contratti collettivi del settore includendo gli aumenti corrispondenti agli scatti di anzianità, non può considerarsi irrazionale "a priori" e in sede di giudizio di cassazione la relativa sentenza va confermata se non ne sono dedotti specifici profili di irrazionalità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)