Sez. L, Sentenza n. 6016 del 04/07/1997 (Rv. 505719 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Stipulazione in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Validità - Condizioni - Assenza di finalità formative - Conseguenze - Nullità - Continuazione del rapporto a tempo indeterminato - Efficacia quale clausola di durata minima garantita - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Il contratto di formazione e lavoro stipulato nel corso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza che siano configurabili effettive finalità formative (come può presumersi in difetto di mutamento di mansioni), è nullo e il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Inoltre, stante il collegamento funzionale esistente nel contratto di formazione e lavoro tra clausola relativa al termine ed esigenze formative, non può ritenersi (specificamente in caso di difetto di prova al riguardo) che le parti con la stipulazione del contratto di formazione e lavoro abbiano inteso novare il rapporto di lavoro subordinato sotto il profilo dell'apposizione di una garanzia di durata minima garantita. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in relazione al licenziamento intimato al lavoratore, aveva riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno nella misura di quattro mensilità ai sensi dell'art. 8 legge n. 108 del 1990, respingendo la sua maggiore domanda di liquidazione del danno in misura corrispondente al periodo compreso tra il licenziamento e la scadenza del contratto di formazione e lavoro stipulato in corso di rapporto di lavoro subordinato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)